bollino ceralaccato

La bancabilità del temporary management

Il convegno AISL_O - Azimut del 4 febbraio a Roma, ha riportato in primo piano il tema della bancabilità del temporary management, ovvero della possibilità da parte delle banche di finanziare progetti temporary in PMI in crisi (e non solo)

 

Nel corso del convegno organizzato da AISLO_O e AZIMUT per la presentazione dei risultati della recente indagine Leading Network/IIM sul temporary management tra le aziende italiane, sono emersi in particolare due temi di riflessione:

  • la necessità di managerializzazione da parte delle PMI italiane e le opportunità che il temporary management offre in tal senso;
  • il ruolo che possono giocare le banche nel sostenere la crescita delle PMI e/o l'uscita dalla crisi.

Alla base la considerazione che l’attuale situazione di crisi in cui versano molte aziende è spesso frutto della scarsa “managerializzazione” tipica di moltissime PMI italiane, di stampo familiare, che spesso, nelle figure di staff chiave accanto all’imprenditore (in primis l’area finanziaria, sempre delicatissima) vedono figure di familiari o persone di fiducia. Si dice infatti spesso che “gli imprenditori prediligano la fiducia alla competenza”, ma questo non è opportuno, in particolare nelle situazioni di crisi dove la competenza specifica e la professionalità sono critiche per sperare di “uscire dal guado”. E purtroppo quando le aziende arrivano in questa situazione, se ne accorgono quasi sempre troppo tardi, quando non hanno le risorse finanziarie o la credibilità per attrarre quei manager qualificati che potrebbero aiutarle.

Questa premessa è necessaria per suggerire un’azione che sarebbe semplice, ma molto efficace per supportare le aziende che versino in situazioni critiche e conseguentemente anche per le banche creditrici.

La proposta operativa

Il concetto su cui abbiamo iniziato a lavorare è quello della “bancabilità” del temporary management.
Il termine si riferisce alla possibilità da parte delle banche di finanziare interventi di temporary management in aziende loro clienti (specie PMI), senza dover incorrere nei rischi legati ad un loro coinvolgimento diretto nella gestione, in caso la situazione degeneri in situazioni di crisi vera e propria. La logica del discorso parte dalla considerazione che le banche sono generalmente le prime ad identificare e intercettare lo stato di difficoltà di un’azienda.

Il punto critico è che devono però “starne fuori”, onde evitare problemi di etero direzione, termine abbastanza esplicativo di una gestione dell’azienda operata di fatto da terzi esterni ad essa. Capita così che ci si debba talvolta rivolgere in maniera quasi “carbonara” ad operatori qualificati per presentare loro una situazione critica su cui sarebbe opportuno e nell’interesse di tutti che si intervenisse, il tutto senza la possibilità di avere un ruolo esplicito, se non quello di “suggerire” all’azienda il temporary management come possibile strumento per la gestione e la risoluzione di tutta una serie di problemi di natura gestionale.

Una possibile direzione su cui lavorare è a livello legislativo e normativo, attraverso la rimozione dei problemi legati all’eterodirezione, ciò che consentirebbe alle istituzioni bancarie di finanziare un progetto di temporary management, dando così modo all’azienda di portarsi in casa le competenze necessarie.

Molto schematicamente, questo potrebbe essere un possibile e ragionevole percorso:

  • L’azienda target sottopone alla banca un progetto di temporary management con chiara ed esplicita indicazione delle modalità di intervento, dei tempi e degli obiettivi attesi;
  • Il documento dovrebbe essere una sorta di business plan, con indicazione della persona fisica o giuridica eventualmente individuata per l’erogazione dei servizi finanziabili;
    • a) aggregazioni, fusioni e accordi;
      b) processi di internazionalizzazione;
      c) a processi di razionalizzazione gestionali e organizzativa;
      d) processi di diversificazione;
      f) situazioni di successione generazionale all’interno dell’impresa, con l’obiettivo di garantire continuità e sviluppo aziendale;
      h) processi di ricapitalizzazione o di revisione degli assetti societari.

Andrebbero ovviamente previsti dei meccanismi di controllo a tutela della banca:

  • Il temporary manager non può essere un azionista, un membro dei nuclei familiari azionisti (parentela ammessa e se sì oltre quale grado?), o chiunque (ex dipendente o professionista) abbia lavorato con l’azienda nei tre anni precedenti l’avvio del progetto;
  • Le aziende finanziate devono documentare, per tutta la durata del business plan, lo stato di attuazione e i risultati raggiunti indicando anche, nel caso, l’eventuale termine anticipato del progetto o la sostituzione del temporary manager a tempo con un altro manager; le variazioni nei servizi di temporary management necessari;
  • Viene data facoltà alle banche di revoca dei finanziamenti qualora l’azienda abbia realizzato interventi diversi da quelli esplicitamente finanziati.

In questo modo si potrebbe rimuovere ex ante la difficoltà che potrebbe sorgere in sede concorsuale circa l’obiezione di aver finanziato uno specifico professionista “suggerito” dalla banca stessa: quello che viene finanziato è in realtà un progetto in cui è l’azienda a scegliere il manager.

Peraltro il nuovo art. 182- quinquies, comma 1, legge fallimentare prevede che dopo il deposito della domanda di omologazione il debitore possa chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, purché funzionali al migliore soddisfacimento degli altri creditori. Questa disposizione ha l’indubbio pregio di facilitare e accelerare il ricorso al credito bancario dell’imprenditore in crisi, subito dopo avere raggiunto l’accordo con i creditori per la ristrutturazione del suo debito e in attesa dell’omologazione da parte del Tribunale. In questo contesto anche l’inserimento di una nuova figura manageriale potrebbe significare un discontinuità con la passata gestione ed ad un nuovo progetto finalizzato proprio al miglior soddisfacimento dei creditori.

I vantaggi

Secondo noi, un’articolazione quale quella descritta si tradurrebbe in un’operazione di tipo win-win in quanto:

  • non avrebbe ricadute di costi sul sistema pubblico in quanto si tratterebbe solamente di rimuovere gli ostacoli normativi affinché possa realizzarsi un accordo contrattuale tra parti private;
  • immetterebbe nel sistema economico parte di quella liquidità di cui le imprese sentono tanto la mancanza;
  • consentirebbe alle banche di sfruttare l’argomento anche come leva di marketing;
  • permetterebbe un intervento della banche molto più tempestivo e diretto, in situazioni in cui il fattore tempo è critico. 

 

Articolo di Maurizio Quarta e Andrea Pietrini

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Temporary Management  & Capital Advisors

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Autore

Maurizio Quarta

Maurizio Quarta

Azienda: Temporary Management & Capital Advisors

Posizione: Managing Partner

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